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Lo Statuto agg. ultime mod. 2006
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STATUTO SOCIALE TITOLO1° - DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1° Costituzione dell'Associazione E' costituito in Bari-S.Spirito, al Lungomare Cristoforo Colombo n. 11, il "Circolo Nautico il Maestrale Associazione Dilettantistica". L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro. L'attività e le finalità dell'associazione si esauriscono prevalentemente nella Regione Puglia. ARTICOLO 2° Scopi dell'Associazione Scopi del Circolo sono: - la diffusione, attraverso l'attività didattica e in tutte le altre forme di carattere sportivo, culturale e informativo, non solo fra i propri soci ma anche fra il maggior numero possibile di persone e soprattutto fra i giovani, sia degli sport velici che di altri sport; - promuovere partecipare ed organizzare regate e campionati di vela ed altre iniziative che riguardano la nautica in genere, nonché l'esercizio di tutte le attività nascenti da tali manifestazioni e da quelle ad esse connesse; - collaborare con le autorità competenti affinché i porti turistici di Bari siano resi più efficienti e quindi in grado di ospitare anche imbarcazioni in transito. Il Circolo potrà svolgere la sua attività anche nell'ambito di altre discipline sportive. Il Circolo accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero pronunciare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero adottare in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società e associazioni affiliate. Il Circolo s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore e federali. TITOLO 2° - SOCI E LORO CATEGORIE ARTICOLO 3° (Soci Fondatori Promotori, Fondatori, Ordinari, Juniores, Soci sportivi, Onorari). Il Circolo è costituito da un numero illimitato di Soci. La loro qualifica, le condizioni per l'ammissione ed il passaggio di categoria sono, a norma del presente Statuto, stabilite dagli organi sociali. I soci si dividono nelle seguenti categorie: A. Soci Fondatori Promotori; B. Soci Fondatori; C. Soci Ordinari; D. Soci Juniores; E. Soci Sportivi; F. Soci Onorari. A) Soci Fondatori Promotori e precisamente sono: i promotori per la costituzione del presente Circolo Nautico; B) Soci Fondatori: i Soci Ordinari che avendo acquisito il diritto hanno fatto domanda di passare alla categoria dei Soci Fondatori e la stessa è stata accolta dall'Assemblea dei Soci Fondatori; Per il passaggio di categoria da socio ordinario a socio fondatore occorre la appartenenza effettiva ed ininterrotta al Circolo di cinque anni, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota per il passaggio di categoria, così come stabilito dall'art. 9°) del presente Statuto. Tale possibilità è inoltre preclusa a quei Soci che siano incorsi in sanzioni disciplinari, di cui in seguito; C) Soci Ordinari: sono Soci Ordinari tutti i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia. L'ammissione a Socio Ordinario può essere fatta per persona singola o per nucleo familiare, intendendo per tale il coniuge (o il/la convivente) e i figli infraventiquattrenni, i quali non hanno la qualità di socio ma hanno facoltà di frequentare il Circolo e di utilizzarne le attrezzature. I figli che al compimento del ventiquattresimo anno vogliono associarsi possono presentare domanda ed essere ammessi come soci, nella medesima categoria dell'intestatario, senza pagare alcuna tassa di iscrizione una tantum, ove prevista. D) Soci Juniores: tutti coloro che non hanno compiuto diciotto anni. E) Soci Sportivi: sono nominati dal Consiglio Direttivo di anno in anno in base ai meriti sportivi e/o al programma delle manifestazioni sportive alle quali intende partecipare nell'anno successivo. I soci sportivi per mantenere la qualifica devono attenersi alle direttive sportive del Circolo. Non sono tenuti al pagamento di alcuna quota o contributo. F) Soci Onorari: sono nominati dal Consiglio Direttivo per speciali benemerenze acquisite nei confronti del Circolo o per meriti sportivi. Non sono tenuti al pagamento di alcuna quota o contributo. Sono Soci Onorari di diritto a vita del Circolo Nautico i Comandanti della Capitaneria di Porto di Bari. Solo per i Soci Fondatori Promotori si intende per nucleo familiare l'insieme dei conviventi con l'intestatario. TITOLO 3° PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE DEI SOCI ARTICOLO 4° Condizioni per l'associazione Tutte le domande degli aspiranti Soci devono essere rivolte per iscritto, su apposito modulo fornito dalla Segreteria del Circolo, al Consiglio Direttivo che può dargli corso soltanto dopo un attento esame. Per la domanda di ammissione sono ammesse le firme di presentazione di un Socio Fondatore o di due Soci Ordinari. Le domande di ammissione a socio juniores devono essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti del Circolo e risponde per tutte le obbligazioni gravanti sul medesimo. Le domande di associazione, prima di essere sottoposte a votazione, dovranno essere esposte all'Albo del Circolo per almeno una settimana, affinché ogni Socio possa far pervenire al Consiglio Direttivo eventuali osservazioni. ARTICOLO 5° Votazione della domanda L'ammissione dei Soci Fondatori e la concessione del passaggio di categoria sono devolute all'Assemblea dei Soci Fondatori con votazione a scrutinio segreto. L'ammissione dei Soci Ordinari e Juniores è demandata al Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto. Per il risultato dello scrutinio, i voti contrari valgono il doppio. Le domande che in base a questo criterio raggiungono la parità si intendono respinte. Nessuna chiarificazione è dovuta all'aspirante Socio da parte del Consiglio Direttivo in caso di domanda respinta. Gli aspiranti Soci riceveranno comunque risposta scritta in relazione alla domanda di ammissione. ARTICOLO 6° Accettazione automatica dello Statuto Sociale e delle disposizioni degli organi sociali Con la presentazione della domanda l'aspirante Socio, nel dichiarare di essere a conoscenza del presente Statuto, si impegna ad osservarlo. Egli si impegna inoltre ad osservare tutte quelle disposizioni che potranno essere deliberate ed emanate, a norma del presente Statuto, dagli organi del Circolo. TITOLO 4° - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ARTICOLO 7° Durata dell'impegno all'associazione L'impegno di associazione al Circolo è valido per l'anno in corso. ARTICOLO 8° Recesso Il Socio che intende cessare di appartenere al Circolo deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata entro il mese di Ottobre dell'anno in scadenza del proprio impegno, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota annuale fino al 31 Dicembre del suddetto anno. In mancanza di tale comunicazione il Socio è obbligato all'associazione di anno in anno, fino al 31 Dicembre dell'anno successivo; salvo che il recesso dipenda da trasferimento o da altro motivo da valutare dal Consiglio Direttivo. ARTICOLO 9° Contributi La misura dei contributi sociali viene stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Socio ha l'obbligo di pagare: a) la quota di associazione all'atto della presentazione della domanda di ammissione al Circolo; b) la quota annuale, per tutte le categorie, in annualità anticipate; c) qualsiasi altro contributo eccezionale che sia deliberato, a carico dei Soci, dalla Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo. ARTICOLO 10° Morosità dei Soci Il Socio moroso che sia stato invano sollecitato a mezzo raccomandata a.r. per due volte consecutive dagli organi sociali a regolare i suoi impegni verso il Circolo, può essere radiato con provvedimento del Consiglio Direttivo. ARTICOLO 11° Patrimonio Sociale Gli immobili, i mobili, le suppellettili, i crediti ed ogni altro bene del Circolo, costituiscono suo esclusivo patrimonio. In caso di scioglimento, in virtù della non finalità di lucro dell'associazione che vieta esplicitamente la distribuzione anche indiretta degli utili o avanzi patrimoniali di gestione, gli eventuali utili ed il patrimonio residui al termine della procedura di liquidazione saranno devoluti ad altre associazioni aventi finalità analoghe. ARTICOLO 12° Diritti del Socio Al Socio spetta soltanto il godimento e l'uso di quanto appartiene al Circolo. Tutti i Soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo se sono in regola con i pagamenti e se non sono soggetti a provvedimenti disciplinari di sospensione in corso di esecuzione; essi hanno inoltre diritto di: (a) frequentare la sede sociale e partecipare alle manifestazioni organizzate dal Circolo; (b) sottoscrivere le domande di ammissione dei nuovi Soci a titolo di presentazione degli stessi e con le limitazioni previste dall'Articolo 4° del presente Statuto; (c) chiedere al Presidente inviti giornalieri per ospiti e permessi di frequenza al Circolo per il periodo massimo di otto (8) giorni, a favore di persone non residenti in Bari. Detta richiesta può essere avanzata dal Socio per la stessa persona non più di due volte ogni anno; (d) essere eletti alle cariche sociali, a condizione di essere stati soci ininterrottamente negli ultimi quattro anni, di essere in regola con i pagamenti, di non aver subito provvedimenti disciplinari definitivi di deplorazione scritta o di sospensione negli ultimi quattro anni, e comunque di non aver mai subito provvedimenti di sospensione definitivi per un periodo complessivamente superiore a due mesi, di non ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni dilettantistiche nell'ambito della Federazione medesima, di non aver riportato condanne passate in giudicato per gravi delitti non colposi e di non esser stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori a un anno. ARTICOLO 13° Giochi E' rigorosamente vietato nei locali del Circolo qualsiasi gioco di azzardo, e qualsiasi altro tipo di gioco se non espressamente autorizzato di volta in volta dal Consiglio Direttivo. ARTICOLO 14° Cessione delle sale del Circolo E' consentita la cessione delle sale del Circolo al Socio con le limitazioni previste dai regolamenti interni. E' pure consentita la cessione delle sale del Circolo per manifestazioni compatibili con le sue finalità. Ogni riunione di carattere politico, così come ogni discussione organizzata, di natura politica o religiosa, è espressamente vietata nei locali del Circolo. ARTICOLO 15° Affissioni e sottoscrizioni Senza il permesso del Presidente, o di chi ne fa le veci, non si possono affiggere avvisi o manifesti nelle sale del Circolo, né si possono promuovere per qualsiasi motivo sottoscrizioni, collette e simili. TITOLO 5° ORGANI SOCIALI E LORO ATTRIBUZIONI ARTICOLO 16° Consiglio Direttivo Il Circolo è retto ed amministrato da un Consiglio Direttivo composto da sette Consiglieri, eletti tutti nell'Assemblea generale dei Soci, con votazione a scrutinio segreto su una sola scheda. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ogni anno deve coincidere con la durata di un esercizio finanziario che viene fissato dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dello stesso anno. Il Consiglio in carica nel 2006 mantiene la sua composizione e dura sino al 31.12.2007, così come gli altri organi sociali. ARTICOLO 17° Cariche del Consiglio Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge nel suo interno e con votazione personale e segreta: a) un Presidente; b) un Vice Presidente; c) un Tesoriere; d) un Segretario. ARTICOLO 18° Attribuzioni del Presidente Il Presidente rappresenta legalmente il Circolo anche nelle cause attive o passive, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria, amministrativa ed arbitrale e davanti a qualsiasi commissione ordinaria o straordinaria, nominando procuratori ed avvocati. Il Presidente: - risponde altresì dell'andamento del Circolo nei confronti delle Autorità Civili e dei terzi; - convoca su deliberazione del Consiglio Direttivo le Assemblee dei Soci; - convoca e presiede il Consiglio Direttivo; - applica a carico dei Soci i provvedimenti disciplinari di sua competenza; - ha la responsabilità della gestione dei rapporti con il personale, salvo ratifica del Consiglio; - accorda con poteri discrezionali permessi ed inviti ad estranei, sia per frequentare la sede sociale sia per partecipare a manifestazioni organizzate dal Circolo a norma dei precedenti articoli; - procede all'acquisto di beni immobili, contrae mutui, rilascia ipoteche, stipula contratti di leasing immobiliare previa autorizzazione dell'assemblea straordinaria dei Soci. - esercita, infine, tutte le altre attribuzioni a lui conferite dal presente Statuto. ARTICOLO 19° Attribuzioni del Consiglio Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni: - provvedere alla gestione finanziaria , all'amministrazione ed a quanto altro necessario per il conseguimento dei fini del Circolo; - delibera le convocazioni delle assemblee dei Soci; - cura la tenuta degli albi dei Soci e provvede alle iscrizioni ed alle cancellazioni previste nel presente Statuto; - delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza; - esamina ed approva il rendiconto del tesoriere da presentarsi alle Assemblee dei Soci insieme al bilancio preventivo; - propone modifiche alle norme statutarie; - fissa e dove occorre modifica le tasse di ammissione e di passaggio di categoria dei soci nonché la misura delle quote sociali annuali e di qualsiasi altro contributo; - delibera su tutte le questioni sottoposte al suo esame; - propone all'assemblea straordinaria dei soci l'acquisto e/o la vendita di immobili, l'accensione dei mutui, il rilascio di ipoteche, la stipula di contratti di leasing immobiliare; - esercita, infine, tutte le altre attribuzioni previste dal presente Statuto. ARTICOLO 20° Deleghe del Consiglio Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, al Vice Presidente, al Tesoriere ed al Segretario, il Collegiale disimpegno dei compiti di ordinaria amministrazione, riservandosene sempre la conoscenza ed il controllo. Può conferire inoltre ad ognuno dei suoi componenti, qualche particolare specifico incarico. ARTICOLO 21° Riunioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, almeno una volta ogni due mesi, mediante avviso personale a domicilio, da comunicarsi ad ogni consigliere non meno di tre giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta in maniera estemporanea ed anche verbalmente. In questo caso è necessaria la presenza di almeno quattro (4) consiglieri perché la riunione sia valida. Il Consiglio può essere convocato quando ne faccia richiesta scritta motivata almeno la maggioranza dei Consiglieri. Per la validità, in prima convocazione, del Consiglio occorre la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Il Segretario, sotto la direzione del Presidente, redige il verbale della seduta del Consiglio. ARTICOLO 22° Attribuzione del Vice Presidente Il Vice Presidente in caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce in ogni sua attribuzione, funzione e potere. ARTICOLO 23° Attribuzione del Tesoriere Il Tesoriere è incaricato: - di preparare tempestivamente il conto consuntivo e quello preventivo annuale; - di curare la esazione, a mezzo di appositi incaricati, delle tasse di ammissione dei Soci e dei passaggi di categoria, nonché dei proventi vari e di quanto altro derivante dal Circolo in funzione della sua attività; - di tenere diligentemente la contabilità del denaro; - di eseguire i pagamenti con le consuete cautele, informandone almeno bimestralmente il Consiglio; - di curare l'inventario dei beni costituenti il patrimonio sociale; - di curare quanto altro di sua competenza così come previsto dal presente statuto. ARTICOLO 24° Attribuzioni del Segretario Il Segretario provvede: - alla regolare tenuta del libro - verbale del Consiglio Direttivo; - al carteggio di sua competenza; - alla classificazione ed alla conservazione delle carte sociali e dell'archivio; - alla pubblicazione degli avvisi e degli atti provenienti dalle Assemblee, dal Consiglio Direttivo, dal Presidente. - alla disciplina del personale di servizio, qualora tale funzione non venga specificatamente delegata dal Consiglio ad altro Consigliere; - alla cura di quant'altro di sua competenza così come previsto dal presente Statuto. ARTICOLO 25° Attribuzione dei Consiglieri I Consiglieri osservano fra di loro un turno settimanale per vigilare sulla regolarità dell'ordinario andamento del Circolo. Essi riferiscono al Presidente, o a chi ne fa le veci, in merito ad irregolarità riscontrate durante il proprio periodo di turno; rappresentano il Presidente ed il Consiglio nei rapporti occasionali coi terzi; applicano, ove occorra, il provvedimento di richiamo dei Soci; adempiono infine a quant'altro di loro competenza. ARTICOLO 26° Decadenza della categoria di Consigliere Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade di diritto dalla carica. ARTICOLO 27° Sostituzione dei Consiglieri Alla sostituzione del Consigliere che è venuto a mancare per dimissione od altre cause, si provvede con l'automatica assunzione alla carica del Socio, che, nell'Assemblea che elesse il Consiglio ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti. Nel caso di parità di voti viene assunto alla carica di Consigliere il Socio più anziano di ininterrotta associazione al Circolo, e in caso di ulteriore parità il più anziano di età. ARTICOLO 28° Scioglimento del Consiglio Nel caso di dimissione collettiva della maggioranza dei Consiglieri, il Presidente deve convocare sollecitamente il Consiglio Direttivo per provvedere in merito a tali dimissioni, per deliberare eventualmente sullo scioglimento del Consiglio in carica e per indicare la convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio. Sino alle nuove elezioni il Consiglio deve rimanere in carica per l'espletamento degli affari di ordinaria amministrazione. TITOLO 6° - ASSEMBLEE ARTICOLO 29° Assemblea Generale dei Soci L'Assemblea dei Soci è organo sovrano del sodalizio. Essa deve, oltre che nei casi previsti e stabiliti nel presente Statuto, essere convocata dal Presidente ogni qualvolta un quarto dei Soci ne faccia richiesta scritta e motivata, con specificazione dell'oggetto da trattare nell'Assemblea sociale. ARTICOLO 30° Convocazione , costituzione e delibera delle Assemblee L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso, da inserirsi anche nel giornale quotidiano locale, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'Assemblea e dell'elenco delle materie da trattare, con le varie ed eventuali. L'avviso deve essere spedito o consegnato ai Soci Fondatori ed Ordinari del Circolo almeno otto (8) giorni prima della Assemblea e deve essere altresì affisso in modo visibile nei locali del Circolo per la durata del detto termine. I Soci non in regola con i pagamenti non possono partecipare alle Assemblee. L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza almeno della metà dei Soci. In seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, l'Assemblea può avere luogo con qualsiasi numero dei Soci intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti: 1) con appello nominale; 2) con votazione segreta; 3) con votazione per alzata di mano. Per le votazioni non sono ammesse deleghe per cui è valido solo il voto singolo e viene esclusa la possibilità della pluralità di voti in capo a determinati soci. Il sistema di votazione per ciascuna deliberazione è stabilito dalla stessa Assemblea con votazione per alzata di mano. In mancanza si intende stabilito tacitamente questo ultimo sistema per ogni deliberazione. Per le deliberazioni che riguardano persone è prescritta, in ogni caso, la votazione a scrutinio segreto. Per eventuali modifiche allo Statuto Sociale è richiesta la maggioranza del sessanta per cento (60%) dei votanti per l'approvazione di ogni singola modifica. ARTICOLO 31° Organi dell'Assemblea e loro funzioni L'Assemblea è presieduta da un Socio all'uopo eletto e non appartenente al Consiglio Direttivo. Il Presidente di Assemblea dirige l'andamento e regola la discussione, e nomina il suo segretario e due scrutatori nel caso di votazione segreta. Dopo l'espressione dei voti, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio. Il Segretario del Presidente redige il verbale di Assemblea di cui annota tutto quanto viene compiuto, dichiarato e deliberato. Il verbale è sottoscritto da tutti gli organi dell'Assemblea e viene depositato subito in segreteria. ARTICOLO 32° Assemblea quadriennale per l'elezione del Consiglio Nel mese di dicembre dell'ultimo anno di durata in carica del Consiglio, si procede alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio sono eletti a maggioranza di voti segreti, validamente espressi personalmente dai votanti iscritti su schede fornite dalla Segreteria del Circolo. In caso di parità è preferito il Candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Compiuto lo scrutinio, il Presidente dell'Assemblea dichiara il risultato e proclama i Consiglieri eletti. ARTICOLO 33° Assemblea annuale L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno. L'Assemblea generale dei Soci, per la discussione e l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo deve avere luogo entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno. La relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo è tenuta dal Presidente, o da chi ne fa le veci. I componenti del Consiglio in carica non partecipano alla approvazione dei conti. TITOLO 7° - REVISIONE DEI CONTI ARTICOLO 34° Revisori dei conti e loro funzioni Contestualmente alle elezioni del Presidente e dei Consiglieri, e con le norme di cui al precedente Articolo 32, la stessa Assemblea nomina altresì, tre Revisori dei conti. Ad essi è demandato il compito di verificare il buon andamento del movimento finanziario del Circolo, riferendone prima al Consiglio e poi alla Assemblea in occasione della presentazione del bilancio annuale, a norma del precedente Articolo 33. Il conto consuntivo è controfirmato dai Revisori. Questi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ove venga meno uno degli eletti verrà automaticamente cooptato, quale membro effettivo il primo dei non eletti purchè abbia i requisiti di eleggibilità. Nella prima riunione del Collegio dei Probiviri viene eletto un Presidente ed un Segretario. TITOLO 8° - COLLEGIO DEI PROBIVIRI ARTICOLO 35° Probiviri e loro funzioni Nella stessa Assemblea e con le norme di cui all'Articolo 32 i Soci eleggono altresì tre (3) Probiviri. Questi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ove venga meno uno degli eletti verrà automaticamente cooptato, quale membro effettivo il primo dei non eletti purchè abbia i requisiti di eleggibilità. Nella prima riunione del Collegio dei Probiviri viene eletto un Presidente ed un Segretario. Il Collegio dei Probiviri giudica inappellabilmente, a voto personale e segreto, e con decisione da comunicarsi per iscritto agli interessati e comunque al Consiglio Direttivo, in merito: 1) ai ricorsi dei Soci di ogni categoria, i quali si sentano colpiti nelle prerogative loro derivanti dal presente Statuto; 2) alle questioni sorte nel Circolo o altrove ma per motivi attinenti al Circolo stesso, tra i Soci, oppure tra i Soci ed il Consiglio Direttivo o qualcuno dei suoi componenti per motivi attinenti alle sue funzioni, e tra gli stessi componenti del Consiglio Direttivo purché non si tratti di materia devoluta alla competenza specifica del Consiglio Direttivo o dei suoi organi ovvero alla competenza specifica del Consiglio Direttivo o dei suoi organi ai sensi dello Statuto; 3) ai ricorsi dei Soci avverso qualsiasi provvedimento pronunziato a loro carico dal Consiglio Direttivo o dai suoi organi. Il ricorso dei Soci deve essere proposto per iscritto al Collegio dei Probiviri, entro il perentorio termine di giorni otto 8) alla data del fatto oggetto della controversia o dalla comunicazione scritta del provvedimento impugnato, e deve essere depositato presso la segreteria del Circolo. Entro il suddetto termine, inoltre, una copia integrale del ricorso deve essere invitata per conoscenza al Consiglio Direttivo e all'altra parte in causa. TITOLO 9° - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ARTICOLO 36° Richiamo - deplorazione - sospensione - espulsione La violazione delle norme del presente Statuto e delle disposizioni dell'Assemblea, del Presidente, del Consiglio e dei suoi organi, e tutto ciò che viene compiuto all'interno od all'esterno del Circolo e provochi turbative all'indispensabile armonia fra i Soci, e contravvenga alle leggi dell'onore e ai doveri della convivenza morale e civile, comportano, a carico dei loro autori, a seconda della gravità e della recidività, i seguenti provvedimenti: - richiamo da parte del Presidente o di un Consigliere, ordinariamente quello di turno; - la deplorazione verbale o scritta, da parte dello stesso Presidente o da un Consigliere a ciò delegato; - la sospensione, che priva temporaneamente, ma per non oltre tre (3) mesi, il Socio dei diritti inerenti a tale sua qualità, e che viene applicata dal Presidente su determinazione del Consiglio; - l'espulsione che viene deliberata dal Consiglio Direttivo. ARTICOLO 37° Conversione della sospensione in espulsione Il Socio che durante il periodo di sospensione commette atti di indisciplina o di mancanza di riguardo, comunque espressi, nei riguardi del Circolo e dei suoi organi, incorre senz'altro nell'espulsione a norma dell'articolo 36. ARTICOLO 38° Inizio dell'obbligatorietà dei provvedimenti Ogni provvedimento del Consiglio Direttivo, del Presidente e dei Consiglieri nell'esplicazione delle loro funzioni, entra in vigore subito dopo la sua affissione nei locali del Circolo o della sua comunicazione, verbale o scritta, all'interessato se trattasi di fatto personale del Socio. ARTICOLO 39° Scioglimento Lo scioglimento del Circolo è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei presenti. Così pure la richiesta di convocazione dell'assemblea generale straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto. L'assemblea, all'atto dello scioglimento del Circolo, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. ARTICOLO 40° Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della federazione Italiana Vela a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.
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Allegato Statuto 2006
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